Tutela del diritto d’autore online
ago 06
La diffusione attraverso la rete di una grande quantità di contenuti multimediali quali testi, articoli, foto, musica e video si scontra spesso con la tutela di queste opere, che circolano nello sconfinato universo di internet senza una vera e propria tutela giuridica. In Italia, il diritto d’autore è regolato dalla legge 633/41, successivamente modificata dalla legge 248/00 che ha introdotto una regolamentazione anche per la duplicazione del software. Come regola generale, la tutela di un’opera dell’ingegno termina dopo che sono trascorsi settant’anni dalla morte dell’autore.
Le diverse opere e la loro tutela in rete
I brani musicali e le opere cinematografiche vengono spesso scaricati o condivisi tra gli utenti di internet attraverso le piattaforme di file sharing. Questo scambio è illegale se non espressamente autorizzato dall’autore o dal possessore dei diritti economici. Usare un brano o un filmato su un sito web è illegale senza autorizzazione, così come proporre integralmente un testo di una canzone. Gli articoli e tutti i testi in generale non possono essere riprodotti senza autorizzazione, tranne nei casi in cui l’opera in questione venga solo citata o riprodotta in parte (senza scopo di lucro) indicando l’autore o la fonte. Le fotografie che contengono il nome di chi ne detiene i diritti, l’anno e il nome dell’opera fotografata non possono essere riprodotte senza autorizzazione. La legge 248/00 ha previsto che anche i software vengono tutelati dal diritto d’autore (la paternità dell’opera è in questo caso delle software house che lo producono) e la duplicazione è sanzionabile penalmente. Le e-mail sono tutelate giuridicamente come la corrispondenza epistolare.
Licenze e pubblico dominio su internet
Oltre alle opere di pubblico dominio (che sono liberamente utilizzabili sul web) e le opere originali, esistono delle licenze gratuite, le cosiddette “copyleft” che permettono di utilizzare, diffondere, e a volte modificare l’opera rispettando alcune condizioni, come per esempio attribuirne la paternità o utilizzarla senza fini di lucro. Licenze copyleft sono ad esempio quelle utilizzate per il software come le GNU GPL e GNU LGPL o le licenze Creative Commons.
Foto: Nmedia
Che cos’è la pirateria cinematografica?
lug 31
Comprare un film, in DVD o videocassetta, non autorizza in nessun caso l’acquirente alla sua riproduzione. Nel momento in cui ciò accade si commette un reato specifico, quello di pirateria cinematografica, ovvero di riproduzione illegale di un film. Questo reato, tuttavia, non si commette solo quando si masterizza un film acquistato in negozio; ma soprattutto quando si scarica attraverso quei programmi di ‘condivisione’ dei file, dai quali è possibile accedere gratuitamente a file musicali, cinematografici e molti altri.
Migliaia di film scaricati illegalmente
Ogni giorno in tutto il mondo si scaricano oltre cinquecentomila film da questi programmi di condivisione, che altro non sono che un mezzo per violare i diritti di copyright di qualsiasi prodotto. Questa infelice usanza non ha risparmiato gli internauti italiani che, il linea con gli europei, scaricano quasi quattrocentomila film ogni giorno.
La legge italiana in difesa dei diritti cinematografici
Tali cattive abitudini, nel 2004, hanno spinto il governo a varare una legge per difendere i diritti cinematografici. Si tratta di 7 commi scritti specificamente per la protezione dei diritti cinematografici. La nuova legge ha previsto pene esemplari per tutti coloro che diffondono (con lo scopo di vendere) dei file cinematografici. E’ previsto, infatti, un periodo di reclusione che parte da sei mesi e può essere esteso a tre anni oltre che la possibilità di ricevere una multa salatissima, il cui importo potrebbe oscillare tra i duemilacinquecento euro e i quindicimila. Inoltre, la legge del 2004 ha previsto per la prima volta dure pene anche per coloro che riproducono o scaricano illegalmente materiale cinematografico per fini personali. Per questi utenti, la legge non punisce con la reclusione ma con una multa che può arrivare fino a duemila euro e moltiplicarsi per ulteriori millecinquecento euro per ogni opera cinematografica violata dal medesimo internauta. Infine, la legge punisce con una multa di duemila euro tutti coloro che incitano o in qualsiasi modo sollecitano altre persone a compiere tale genere di azioni illegali. Si tratta di provvedimenti importanti che, per la prima volta, introducono in Italia norme precise e punizioni severe a tutela del cinema.
Immagine: Stenzel Washington – Fotolia
Leggi contro la pirateria informatica
lug 28
Ogni volta che si acquista un programma per il computer spesso si dimentica che il prodotto acquistato non diventa una proprietà esclusiva di chi ha materialmente speso dei soldi per averlo. A differenza di tutti gli altri prodotti acquisibili sul mercato, infatti, un programma per il computer – ma anche un font – non si acquista mai del tutto. Quello che l’acquirente compra, in effetti, è la licenza per utilizzare quel programma.
Pirateria informatica: Acquisto e non riproduzione
Questo significa che l’acquirente compra la sua possibilità di utilizzare il programma sul suo computer. Tuttavia, tale acquisto non lo legittima a masterizzare – e quindi a riprodurre – nuove copie di quel programma da applicare a computer diversi dal suo. Nel momento in cui l’acquirente compie questo gesto di riprodurre il programma acquistato, commette un reato. Nella fattispecie commette il reato di pirateria informatica.
Poche leggi e troppi pirati del web
Le forme di pirateria informatica sono molteplici e vanno dalla riproduzione dei programmi software e dei font, alla riproduzione dei film o dei CD musicali. L’ultima legge istituita dallo Stato Italiano per fronteggiare il fenomeno della pirateria informatica risale al 1993. Si tratta di dieci articoli dai quali risulta evidente l’importanza sempre più rilevante che i dispositivi informatici hanno nella vita quotidiana. In sostanza questa legge equipara l’importanza dei documenti cartacei a quelli informatici ed applica le medesime pene a chi distrugge, o comunque, danneggia, tali dispositivi elettronici. La gestione elettronica delle informazioni, i diritti musicali, editoriali, cinematografici e informatici dal 1993 sono tutelati da diverse leggi – molte delle quali particolarmente severe – che prevedono anche condanne dure fino a otto anni di reclusione per chi commette tali reati. Questa legge, tuttavia, non contrasta in maniera dura il problema della pirateria informatica, in particolare non accontenta i proprietari dei copyright che vedono la loro produzione intellettuale sempre più in balia dei tanti pirati del web. Ecco perché, periodicamente, qualche ministro ripropone la discussione su questa materia nella consapevolezza che le leggi, che pure ci sono, ancora non sono sufficienti. L’ultima proposta di legge è stata avanzata dall’AGICOM nel febbraio del 2011, ma al momento non c’è stato alcun riscontro.
Immagine: KENCKOphotography – Fotolia
