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	<description>Il portale d&#039;informazione sulla pirateria informatica e digitale</description>
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		<title>Tutela del diritto d&#8217;autore online</title>
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		<pubDate>Sat, 06 Aug 2011 09:32:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jacksparrow</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tutela dei diritti]]></category>
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		<description><![CDATA[La diffusione attraverso la rete di una grande quantità di contenuti multimediali quali testi, articoli, foto, musica e video si scontra spesso con la tutela di queste opere, che circolano nello sconfinato universo di internet senza una vera e propria tutela giuridica. In Italia, il diritto d’autore è regolato dalla legge 633/41, successivamente modificata dalla [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-51" title="Internet " src="http://www.antipirateria.it/wp-content/uploads/2011/11/Internet-300x211.jpg" alt="Il mondo on-line" width="300" height="211" /><strong>La diffusione attraverso la rete di una grande quantità di contenuti multimediali quali testi, articoli, foto, musica e video si scontra spesso con la tutela di queste opere, che circolano nello sconfinato universo di internet senza una vera e propria tutela giuridica. In Italia, il diritto d’autore è regolato dalla legge 633/41, successivamente modificata dalla legge 248/00 che ha introdotto una regolamentazione anche per la duplicazione del software. Come regola generale, la tutela di un’opera dell’ingegno termina dopo che sono trascorsi settant’anni dalla morte dell’autore. </strong></p>
<h2>Le diverse opere e la loro tutela in rete</h2>
<p>I brani musicali e le opere cinematografiche vengono spesso scaricati o condivisi tra gli utenti di internet attraverso le piattaforme di file sharing. Questo scambio è illegale se non espressamente autorizzato dall’autore o dal possessore dei diritti economici. Usare un brano o un filmato su un sito web è illegale senza autorizzazione, così come proporre integralmente un testo di una canzone. Gli articoli e tutti i testi in generale non possono essere riprodotti senza autorizzazione, tranne nei casi in cui l’opera in questione venga solo citata o riprodotta in parte (senza scopo di lucro) indicando l’autore o la fonte. Le fotografie che contengono il nome di chi ne detiene i diritti, l’anno e il nome dell’opera fotografata non possono essere riprodotte senza autorizzazione. La legge 248/00 ha previsto che anche i software vengono tutelati dal diritto d’autore (la paternità dell’opera è in questo caso delle software house che lo producono) e la duplicazione è sanzionabile penalmente. Le e-mail sono tutelate giuridicamente come la corrispondenza epistolare.</p>
<h2>Licenze e pubblico dominio su internet</h2>
<p>Oltre alle opere di pubblico dominio (che sono liberamente utilizzabili sul web) e le opere originali, esistono delle licenze gratuite, le cosiddette “copyleft” che permettono di utilizzare, diffondere, e a volte modificare l’opera rispettando alcune condizioni, come per esempio attribuirne la paternità o utilizzarla senza fini di lucro. Licenze copyleft sono ad esempio quelle utilizzate per il software come le GNU GPL e GNU LGPL o le licenze Creative Commons.</p>
<p>Foto: Nmedia</p>
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		<title>Peer-to-peer: come funziona</title>
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		<pubDate>Fri, 05 Aug 2011 12:11:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jacksparrow</dc:creator>
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		<description><![CDATA[Il termine “peer-to-peer” (o P2P) in ambito informatico è venuto alla ribalta alla fine degli anni ’90 e si è imposto con il “file sharing”, il sistema più utilizzato per lo scambio di dati (musica, video, documenti, ecc.) attraverso internet. Il termine “peer” significa “paritario” ed indica infatti che in questo sistema i computer che [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.antipirateria.it/wp-content/uploads/2011/10/file_sharing.jpg" alt="Peer-to-peer" title="File Sharing" width="300" height="200" class="alignleft size-medium wp-image-44" /><strong>Il termine “peer-to-peer” (o P2P) in ambito informatico è venuto alla ribalta alla fine degli anni ’90 e si è imposto con il “file sharing”, il sistema più utilizzato per lo scambio di dati (musica, video, documenti, ecc.) attraverso internet. Il termine “peer” significa “paritario” ed indica infatti che in questo sistema i computer che costituiscono la rete sono “alla pari”: possono sia fornire che ricevere dati.</strong></p>
<h2>Client-server vs peer-to-peer</h2>
<p>La classica rete informatica che utilizziamo tutti i giorni per navigare in internet è di tipo “client-server”, una comunicazione tra due applicazioni: il client che fa una richiesta, e il server che risponde. L’intero sistema è gestito dal server che permette e si occupa dell’accesso ai dati. Nella rete di tipo peer-to-peer invece, i client comunicano tra loro direttamente e possono fungere contemporaneamente sia da client che da server. In questo modo i computer hanno uno scambio diretto di informazioni senza dover utilizzare un server; i dati vengono trasmessi molto velocemente perché reperibili su più client (invece che da un solo server); Il rischio di attacchi alla sicurezza è più alto in quanto ogni client può accedere liberamente agli altri presenti nella rete e possono essere condivisi file infetti.</p>
<h2>Il file sharing</h2>
<p>Per “file sharing” si intende la possibilità di condividere file utilizzando una rete. Il sistema peer-to-peer è nato da questo tipo di condivisione. Attraverso appositi software è possibile connettersi alle reti di P2P e ricercare un determinato file, scaricarlo da diverse fonti, interrompere lo scaricamento ed eventualmente riprenderlo. Il successo e la diffusione del file sharing sono dovuti a “Napster” il primo programma di peer-to-peer che si impose a livello mondiale, realizzato nel 1999 dall’allora studente universitario Shawn Fanning. Napster permetteva la condivisione gratuita file mp3. Per problemi relativi alla diffusione di materiale coperto da copyright Napster chiuse pochi anni dopo. Questo non ha bloccato però la diffusione del file sharing (un dibattito ancora aperto anche per via delle leggi diverse presenti nei diversi paesi) attraverso altri sistemi P2P sempre più elaborati come Gnutella o BitTorrent.</p>
<p>Immagine: PixBox &#8211; Fotolia</p>
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		<title>Furto della privacy on-line: come tutelarsi</title>
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		<pubDate>Thu, 04 Aug 2011 17:02:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jacksparrow</dc:creator>
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		<description><![CDATA[In una realtà dominata dagli strumenti tecnologici e informatici, dove il web è diventato il mezzo principale di reperimento e scambio di informazioni, i dati personali di ogni utente sono costantemente a rischio. La sicurezza informatica è oramai un elemento cruciale del nostro “navigare quotidiano”. Conoscere i pericoli della rete e sapersi difendere è basilare [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.antipirateria.it/wp-content/uploads/2011/10/geschuetzter_ordner.jpg" alt="Come tutelarsi dal furto della privacy on-line." title="Documenti privati" width="300" height="270" class="alignleft size-medium wp-image-41" /><strong>In una realtà dominata dagli strumenti tecnologici e informatici, dove il web è diventato il mezzo principale di reperimento e scambio di informazioni, i dati personali di ogni utente sono costantemente a rischio. La sicurezza informatica è oramai un elemento cruciale del nostro “navigare quotidiano”. Conoscere i pericoli della rete e sapersi difendere è basilare per ogni internauta.</strong></p>
<h2>Gli attacchi informatici alla privacy</h2>
<p>L’accesso ai conti bancari e il pagamento tramite carte di credito è ormai una usuale procedura on-line. Uno degli attacchi più frequenti in questi casi è il “Phishing”, il furto di dei dati, delle password per  accedere ai conti o utilizzare la carta. Il Phishing avviene tramite l’invio di messaggi di posta elettronica: si tratta di messaggi fasulli che imitano nella grafica e nel contenuto quelli di banche, istituti di credito o altri servizi. L’utente viene raggirato e indotto ad inserire i suoi dati (per via di problemi sul conto, vincite di denaro ecc). Anche scaricare software o semplicemente navigare può essere rischioso per la privacy: lo “Spyware” è un software “spia” le operazioni online dell’utente (siti visitati, orari e tempi di connessione). Queste spie possono essere installate con il consenso dell’utente (per ricerche statistiche o per l’invio di pubblicità) o possono installarsi senza che l’utente se ne accorga (i cosiddetti “malware”) semplicemente scaricando ed installando un programma di tipo freeware. I malware possono rubare dati personali come indirizzi e-mail e password.</p>
<h2>Difendersi dagli attacchi</h2>
<p>Per tutelarsi, difendersi dai furti della privacy è necessario adottare specifiche precauzioni e dotarsi di appositi software. Per prima cosa bisogna evitare di aprire e-mail che provengono da mittenti sconosciuti; accedere sempre direttamente al sito dove dobbiamo inserire i dati di accesso e non tramite link contenuti in e-mail o pagine web sospette; controllare sempre le informazioni riguardanti la privacy ogni volta che si procede all’installazione di un software; dotarsi di software antivirus e antispyware aggiornati periodicamente; utilizzare sempre password alfanumeriche complesse e cambiarle con regolarità; Evitare di scrivere i propri dati su mail, chat o tramite i social network; navigare con un browser aggiornato e impostare correttamente le impostazioni sulla privacy.</p>
<p>Illustrazione: 3d brained &#8211; Fotolia</p>
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		<title>Che cos’era Napster?</title>
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		<pubDate>Tue, 02 Aug 2011 10:25:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jacksparrow</dc:creator>
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		<description><![CDATA[Il primo programma dal quale, alle soglie del 2000, era possibile ‘scaricare’ musica, film e libri si chiamava Napster. Si tratta della versione remota del più noto Emule, ovvero il programma più utilizzato dagli utenti del web per scaricare file e prodotti di ogni genere. La triste storia di Napster La storia di Napster, tuttavia, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.antipirateria.it/wp-content/uploads/2011/09/MP3Player.jpg" alt="Napster" title="mp3 player" width="300" height="200" class="alignleft size-medium wp-image-22" /><strong>Il primo programma dal quale, alle soglie del 2000, era possibile ‘scaricare’ musica, film e libri si chiamava Napster. Si tratta della versione remota del più noto Emule, ovvero il programma più utilizzato dagli utenti del web per scaricare file e prodotti di ogni genere.</strong></p>
<h2>La triste storia di Napster</h2>
<p>La storia di Napster, tuttavia, è meno felice dei tanti programmi di ‘condivisione’ attualmente reperibili sul web. Gli ideatori del programma, infatti, furono processati e – alla fine &#8211; costretti a chiudere il loro mezzo di condivisione. Secondo la legge, infatti, Napster più che un programma era un semplice sito internet dal quale gli utenti scaricavano gratuitamente file protetti da copyright. Alla fine del processo, inoltre, il giudice condannò i proprietari di Napster al pagamento di salatissime multe. Per ovviare a questa sentenza, i proprietari pensarono di trasformare la loro piattaforma, passando dalla modalità gratuita di scaricamento ad una modalità a pagamento. Questa idea, tuttavia, non divenne mai realtà e alla fine i proprietari di Napster furono costretti a vendere la società.</p>
<h2>Napster: il caso esemplare di una legge disuguale</h2>
<p>La Bertlsmann AG sarebbe dovuta diventare la nuova proprietaria di Napster. E in effetti, anche se per poco, lo divenne. La Bertlsmann, infatti, acquistò Naspter per quasi dieci milioni di dollari eppure, nel 2002, la legge intervenne nuovamente nelle vicissitudini di questo programma. Un giudice, infatti, non autorizzò l’acquisto della Napster da parte della Bertlsmann e, chiaramente, Napster dovette dichiarare fallimento. Migliaia di dipendenti furono licenziati ma, ancora oggi, resta inspiegato il perché questa sorte sia dovuta toccare solo ai proprietari di Napster. Dopo questo programma, infatti, ne sono stati realizzati molti altri, alcuni dei quali ancora oggi esistenti. La fortuna di questi nuovi programmi di condivisione, sin dall’inizio, è stata enorme. Eppure nessun giudice ha ancora autorizzato la loro chiusura, nonostante tutti forniscano i medesimi servizi di Napster. E’ evidente che, in tema di web, la legge non è ancora uguale per tutti.</p>
<p>Foto: ambrits &#8211; Fotolia</p>
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		<title>Che cos’è la pirateria cinematografica?</title>
		<link>http://www.antipirateria.it/2011/07/che-cose-la-pirateria-cinematografica/</link>
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		<pubDate>Sun, 31 Jul 2011 10:20:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jacksparrow</dc:creator>
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		<description><![CDATA[Comprare un film, in DVD o videocassetta, non autorizza in nessun caso l’acquirente alla sua riproduzione. Nel momento in cui ciò accade si commette un reato specifico, quello di pirateria cinematografica, ovvero di riproduzione illegale di un film. Questo reato, tuttavia, non si commette solo quando si masterizza un film acquistato in negozio; ma soprattutto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.antipirateria.it/wp-content/uploads/2011/09/Copyright.jpg" alt="Pirateria cinematografica" title="Attentione Copyright" width="300" height="200" class="alignleft size-medium wp-image-19" /><strong>Comprare un film, in DVD o videocassetta, non autorizza in nessun caso l’acquirente alla sua riproduzione. Nel momento in cui ciò accade si commette un reato specifico, quello di pirateria cinematografica, ovvero di riproduzione illegale di un film. Questo reato, tuttavia, non si commette solo quando si masterizza un film acquistato in negozio; ma soprattutto quando si scarica attraverso quei programmi di ‘condivisione’ dei file, dai quali è possibile accedere gratuitamente a file musicali, cinematografici e molti altri.</strong></p>
<h2>Migliaia di film scaricati illegalmente</h2>
<p>Ogni giorno in tutto il mondo si scaricano oltre cinquecentomila film da questi programmi di condivisione, che altro non sono che un mezzo per violare i diritti di copyright di qualsiasi prodotto. Questa infelice usanza non ha risparmiato gli internauti italiani che, il linea con gli europei, scaricano quasi quattrocentomila film ogni giorno.</p>
<h2>La legge italiana in difesa dei diritti cinematografici</h2>
<p>Tali cattive abitudini, nel 2004, hanno spinto il governo a varare una legge per difendere i diritti cinematografici. Si tratta di 7 commi scritti specificamente per la protezione dei diritti cinematografici. La nuova legge ha previsto pene esemplari per tutti coloro che diffondono (con lo scopo di vendere) dei file cinematografici. E’ previsto, infatti, un periodo di reclusione che parte da sei mesi e può essere esteso a tre anni oltre che la possibilità di ricevere una multa salatissima, il cui importo potrebbe oscillare tra i duemilacinquecento euro e i quindicimila. Inoltre, la legge del 2004 ha previsto per la prima volta dure pene anche per coloro che riproducono o scaricano illegalmente materiale cinematografico per fini personali. Per questi utenti, la legge non punisce con la reclusione ma con una multa che può arrivare fino a duemila euro e moltiplicarsi per ulteriori millecinquecento euro per ogni opera cinematografica violata dal medesimo internauta. Infine, la legge punisce con una multa di duemila euro tutti coloro che incitano o in qualsiasi modo sollecitano altre persone a compiere tale genere di azioni illegali. Si tratta di provvedimenti importanti che, per la prima volta, introducono in Italia norme precise e punizioni severe a tutela del cinema.</p>
<p>Immagine: Stenzel Washington &#8211; Fotolia</p>
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		<title>Leggi contro la pirateria informatica</title>
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		<pubDate>Thu, 28 Jul 2011 12:59:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jacksparrow</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tutela dei diritti]]></category>

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		<description><![CDATA[Ogni volta che si acquista un programma per il computer spesso si dimentica che il prodotto acquistato non diventa una proprietà esclusiva di chi ha materialmente speso dei soldi per averlo. A differenza di tutti gli altri prodotti acquisibili sul mercato, infatti, un programma per il computer – ma anche un font – non si [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-15" title="Copra o copia." src="http://www.antipirateria.it/wp-content/uploads/2011/09/musica_copyright.jpg" alt="Pirateria informatica." width="300" height="200" /><strong>Ogni volta che si acquista un programma per il computer spesso si dimentica che il prodotto acquistato non diventa una proprietà esclusiva di chi ha materialmente speso dei soldi per averlo. A differenza di tutti gli altri prodotti acquisibili sul mercato, infatti, un programma per il computer – ma anche un font – non si acquista mai del tutto. Quello che l’acquirente compra, in effetti, è la licenza per utilizzare quel programma.</strong></p>
<h2>Pirateria informatica: Acquisto e non riproduzione</h2>
<p>Questo significa che l’acquirente compra la sua possibilità di utilizzare il programma sul suo computer. Tuttavia, tale acquisto non lo legittima a masterizzare – e quindi a riprodurre – nuove copie di quel programma da applicare a computer diversi dal suo. Nel momento in cui l’acquirente compie questo gesto di riprodurre il programma acquistato, commette un reato. Nella fattispecie commette il reato di pirateria informatica.</p>
<h2>Poche leggi e troppi pirati del web</h2>
<p>Le forme di pirateria informatica sono molteplici e vanno dalla riproduzione dei programmi software e dei font, alla riproduzione dei film o dei CD musicali. L’ultima legge istituita dallo Stato Italiano per fronteggiare il fenomeno della pirateria informatica risale al 1993. Si tratta di dieci articoli dai quali risulta evidente l’importanza sempre più rilevante che i dispositivi informatici hanno nella vita quotidiana.  In sostanza questa legge equipara l’importanza dei documenti cartacei a quelli informatici ed applica le medesime pene a chi distrugge, o comunque, danneggia, tali dispositivi elettronici. La gestione elettronica delle informazioni, i diritti musicali, editoriali, cinematografici e informatici dal 1993 sono tutelati da diverse leggi – molte delle quali particolarmente severe – che prevedono anche condanne dure fino a otto anni di reclusione per chi commette tali reati.  Questa legge, tuttavia, non contrasta in maniera dura il problema della pirateria informatica, in particolare non accontenta i proprietari dei copyright che vedono la loro produzione intellettuale sempre più in balia dei tanti pirati del web. Ecco perché, periodicamente, qualche ministro ripropone la discussione  su questa materia nella consapevolezza che le leggi, che pure ci sono, ancora non sono sufficienti. L’ultima proposta di legge è stata avanzata dall’AGICOM nel febbraio del 2011, ma al momento non c’è stato alcun riscontro.</p>
<p>Immagine: KENCKOphotography &#8211; Fotolia</p>
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